Diritto all’informazione nel saggio giuridico Senza Bavaglio che approfondisce il tema tramite dottrina e giurisprudenza
Il diritto all’informazione è al centro di Senza Bavaglio. Senza Bavaglio è un saggio giuridico aggiornato che approfondisce in maniera molto accurata questo tema così importante. E lo fa attraverso il lavoro interpretativo di dottrina e giurisprudenza. Nel sancire il valore costituzionale della libertà di informarsi e di essere informati, si è arrivati a coniare il diritto all’informazione. Ma giungere alla soluzione di questo problema non è stato affatto agevole.
«Negli anni 50, quando si parlava di tale diritto – spiega il Loiodice – vi erano eminenti giuristi che consideravano l’argomento giuridicamente irrilevante. Si parlava al proposito di “base immaginosa priva di concreta realtà”. Solo più tardi è emerso il contrario». Per trovare tale diritto nella Costituzione è stata utilizzata la tecnica dell’interpretazione sistematica. Si ritiene, cioè, che la Costituzione garantisca il diritto all’informazione perché tale tutela è implicita nell’intero sistema.
La tutela costituzionale dell’informazione non si può ridurre solo alla garanzia della manifestazione del pensiero. Perché, se così fosse, il destinatario delle manifestazioni altrui si troverebbe in una situazione di fatto e non di diritto. Di fronte a chi esprime dati o opinioni, colui che li riceve è passivamente destinatario di un’informazione che potrebbe essere manipolata. La posizione del ricevente, quindi, non sarebbe garantita. E per questo va stabilito se il destinatario dell’informazione abbia o meno una sua posizione autonoma di tutela costituzionale. Oppure dipenda dall’emittente.
Il riflesso derivante dalla tutela dell’informare, come afferma Barile, non sarebbe sufficiente secondo Loiodice. Non lo sarebbe perché non in grado di fornire piena garanzia ai destinatari delle informazioni. «Quando la Costituzione riconosce o attribuisce una libertà di scelta – continua il Loiodice – non può negarsi che al tempo stesso garantisca il diritto di sapere quanto occorra per scegliere… Il diritto all’informazione si presenta allora quale diritto alla libertà effettiva di informazione… Esso, come principio, diventa un meccanismo di sviluppo della società dell’informazione».
Anche il Lipari è fautore del diritto all’informazione. «C’è un’impossibilità logica di impostare o definire un diritto di informare senza correlativamente supporre e quindi qualificare anche un diritto a essere informati… L’informazione non può mai risolversi in un semplice atto riflesso. Ma instaura necessariamente una correlazione intersubiettiva. Pertanto, risulta escluso che la norma costituzionale dell’articolo 21 possa implicare solo l’interesse di chi trasmette il messaggio. E non anche quello di chi lo riceve».
All’interno della società della comunicazione – continua il Lipari – è necessario che l’informazione venga vista come un rapporto». Dopo un lungo cammino, comunque, il nostro ordinanamento ha riconosciuto il diritto all’informazione anche sul piano del diritto positivo.