Giornalista e scrittore
 

Diritto dell’informazione

Diritto dell’informazione nel saggio Senza Bavaglio che approfondisce il tema attraverso dottrina e giurisprudenza

Diritto dell'informazione nel saggio Senza Bavaglio

Il diritto dell’informazione è al centro di Senza Bavaglio, il saggio giuridico che approfondisce il tema della libertà di informazione attraverso il cospicuo ricorso al lavoro di dottrina e giurisprudenza. Ma la libertà di manifestazione del pensiero non va vista solo sotto l’aspetto attivo del diritto di informare e raccontare e quindi del diritto dell’informazione. Perché ha la sua importanza anche l’aspetto, non necessariamente passivo ma certamente importante, del diritto di essere informati e di informarsi. Non solo quindi il diritto dell’informazione, ma anche quello all’informazione. Ed è servito proprio a questo il lavoro di dottrina e giurisprudenza nel corso degli anni.

Un lavoro che ha permesso di far venire qualsiasi dubbio a chi affermava che nella Carta costituzionale non si parlasse esplicitamente del diritto all’informazione. Quando parliamo di diritto dell’informazione il riferimento è certamente al diritto di informare (che è l’unico principio preso in esame nell’articolo 21). E si tratta del diritto di reperire informazioni e conoscenza da comunicare al pubblico.
Al contrario, quando parliamo del diritto di informarsi e di essere informati il riferimento è al diritto all’informazione. Ossia quel diritto fondamentale per una democrazia che consente all’opinione pubblica di reperire informazioni necessarie a fare le scelte necessarie e partecipate che la democrazia richiede. L’articolo 19 della Dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo adottata dall’Onu recita: «Ogni individuo ha diritto… di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo…».
Proprio questa parte sancisce i tre momenti (attivo, passivo e intermedio) della libertà di informazione: cercare è sinonimo di informarsi; ricevere è il diritto di essere informati; diffondere implica il diritto di informare. Informarsi ed essere informati di solito vengono definiti ambedue passivi. Anche se alcuni tendono a distinguere il lato strettamente passivo del secondo rispetto a quello ‘meno passivo’ e quindi intermedio del primo momento. In realtà si tratta comunque di diritti fondamentali. E parlare di passivo o attivo diventa davvero questione di lana caprina quando si viene chiamati a fare scelte democratiche e consapevoli.
Sono state la dottrina e la Corte Costituzionale ad aver rimediato a tale mancanza. E lo hanno fatto specificando l’importanza del diritto all’informazione che va di pari passo con il diritto dell’informazione. Eppure «l’esame degli atti dell’Onu – scrive il Ruini – mostrano che la nozione di libertà di stampa, come l’avevano intesa il sette e l’ottocento si è slargata in più sensi. E’ diventata (logicamente) anche diritto di informazione e si è estesa ad ogni altro mezzo visuale ed auditivo di diffusione dell’informazione e dell’opinione. Alla salvaguardia della diffusione si è unita la protezione dell’attività che consiste nel raccogliere le informazioni e le opinioni…».

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