Giornalista e scrittore
 

Il diritto di essere informati

Il diritto di essere informati nel saggio Senza Bavaglio affrontato e approfondito attraverso dottrina e giurisprudenza

Il diritto di essere informati nel saggio Senza BavaglioIl diritto di essere informati rientra nel più ampio concetto di libertà di manifestazione del pensiero. Una nozione sancita dall’articolo 21 della Costituzione e al centro del saggio giuridico Senza Bavaglio. Nello specifico, il diritto di essere informati è uno dei due elementi di cui si compone il diritto all’informazione. Si tratta del diritto del cittadino a ricevere l’informazione attraverso le più svariate fonti. Anche se in questo contesto il soggetto viene visto in un’ottica passiva o ricettiva. In pratica, l’essere informato diventa condizione fondamentale per la partecipazione effettiva alla vita sociale, civile e culturale del proprio Paese. Quindi, diventa prodromico per l’esercizio attivo di altri diritti. Deriva proprio da tale ragione la richiesta di garanzie informative. In principio, però, non è stato facile configurare questa libertà come un autonomo diritto soggettivo.

Tant’è che – in un primo momento – è stata accolta la tesi di coloro che non invocavano un diritto soggettivo. Ma ritenevano, però, che fosse necessaria una certa tutela anche per questa posizione passiva. Alla stessa stregua di quella che è garantita alla posizione attiva, ossia al diritto di informare e quindi al diritto dell’informazione. Poi ci ha pensato la dottrina a spingersi oltre configurando la ricezione delle notizie come un diritto della personalità. Il Chiola trova un fondamento al diritto di essere informati nella nostra Costituzione. Anche se ammette che tale diritto non abbia tutela costituzionale in via diretta. E così gliela riconosce in via mediata. E ci riesce facendo ricorso alla garanzia che la Costituzione fornisce alla stampa in quanto strumento d’informazione.
Dal canto suo il Fois trova questa tutela addirittura nell’articolo 21. «Quello di ricevere informazioni è un vero e proprio diritto di libertà. Ma tuttavia specularmente connesso al diritto di diffondere le informazioni. Cioè come semplice diritto a ricevere con qualsiasi mezzo ogni informazione se ed in quanto essa sia pubblicamente diffusa… L’esigenza che ognuno possa essere informato quanto meglio e più completamente è possibile non è stata ignorata dal nostro legislatore costituzionale. Qual è infatti la spiegazione e la giustificazione del quinto comma dell’articolo 21? È quella di offrire a chi vuole essere informato il modo di pesare il valore delle notizie e di valutare la loro attendibilità… Nel nostro ordinamento costituzionale il cosiddetto diritto ad essere informati è quindi tutelato indirettamente. Principalmente attraverso la tutela del diritto di cronaca».
Secondo altri la libertà passiva di informazione sarebbe postulata dalla stessa libertà attiva dato che l’informazione non avrebbe senso se non ci fosse qualcuno ad avere un interesse a recepirla. La Corte Costituzionale, anche se non parla di un diritto, vede nella ricezione delle informazioni un interesse generale. E nella sentenza 348 dell’11 luglio 1990 riconosce un collegamento tra tale interesse e la garanzia offerta dall’articolo 21. «L’informazione nei suoi risvolti attivi e passivi – libertà di informare e diritto ad essere informati – esprime una condizione preliminare per l’attuazione della forma propria dello Stato democratico».

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