Il diritto di informarsi nel saggio giuridico Senza Bavaglio che approfondisce molto bene il diritto all’informazione
Il diritto di informarsi è bene approfondito in Senza Bavaglio. Questo saggio giuridico, infatti, tratta in maniera esaustiva questo concetto che rientra nel diritto all’informazione. E lo fa attraverso l’importante lavoro di dottrina e giurisprudenza che tale diritto ha riconosciuto e difeso. Un diritto che viene visto come una sorta di bilanciamento tra pubbliche autorità e privati. Questo perché solo un diritto ad essere bene informati o a reperire le informazioni permette la formazione di un’opinione pubblica documentata e non (o difficilmente) manipolabile.
Non è un segreto che solo un’opinione pubblica bene informata possa gestire ed esercitare al meglio i propri diritti. Infatti, la libertà non si misura solo con la possibilità di esprimersi, ma anche – e forse soprattutto – con quella di informarsi. Di fatto, occorre poter accedere alle informazioni (diritto negativo) per esercitare i diritti positivi.
«Negli anni 50 – spiega il Loiodice – quando si parlava di tale diritto vi erano eminenti giuristi che consideravano l’argomento giuridicamente irrilevante. Si parlava al proposito di “base immaginosa priva di concreta realtà”». Il diritto di informarsi è il secondo elemento costituente del diritto all’informazione, insieme al diritto di essere informato. Si tratta cioè del diritto di accedere in via diretta alle fonti informative.
Secondo una parte della dottrina, il diritto di informarsi – situazione giuridica sia passiva che attiva – è strumentale a quello di informare. Perché solo se il soggetto è informato può riferire ai terzi. E sono in tanti a ritenere che il diritto di informarsi possa contare sulla garanzia costituzionale proprio grazie allo stretto rapporto vantato con il diritto attivo di manifestazione del pensiero.
Ancora più decisa si è dimostrata la Corte Costituzionale che, con la sentenza 1 del 1981, ha affermato che il diritto di informarsi rappresenta un aspetto della più ampia libertà garantita dall’articolo 21. E pertanto la presenta come una situazione giuridica autonoma. Il diritto di cercare informazioni va inteso sia a vantaggio del giornalista che le usa per poter informare che della collettività o del singolo che si informa.