Norma programmatica e articolo 21 è una delle questioni che viene approfondita nel saggio giuridico Senza Bavaglio
Tra le tante discussioni sulla natura e sulla portata dell’articolo 21 della Costituzione c’è quella che si interroga se si tratti di una norma programmatica o precettiva. Ovviamente, il saggio giuridico Senza Bavaglio affronta e approfondisce anche questa questione.
In principio, anche la Corte di Cassazione si è divisa su questo punto. A dirimere la questione ci ha pensato la Corte Costituzionale con la sentenza numero 1 del 14 giugno 1956. Una pronuncia che ha stabilito il carattere precettivo dell’articolo 21 che con i suoi sei commi sancisce la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa. Ad essere precisi, la sentenza dei giudici di Palazzo della Consulta non escludeva che l’articolo 21 fosse programmatico. Ma, allo stesso tempo, affermava che anche il contrasto con norme programmatiche può dare luogo ad incostituzionalità delle leggi ordinarie.
In realtà, nella giurisprudenza di allora la programmaticità di una disposizione impediva che una regola costituzionale potesse abrogare o invalidare disposizioni di legge contrastanti. E, in virtù di tale problematica, onde evitare fraintendimenti, la Consulta ha negato la natura programmatica del 1° comma dell’articolo 21. E a tale interpretazione si è poi attenuta la dottrina divisa fino a quel momento tra il dare valore programmatico o precettivo all’articolo 21. Per maggiori approfondimenti sull’articolo 21, sul suo valore di norma programmatica o precettiva e su altre questioni si possono trovare risposte nel saggio giuridico Senza Bavaglio.