Giornalista e scrittore
 

Il diritto dell’informazione

Il diritto dell’informazione nel saggio Senza Bavaglio che approfondisce il tema attraverso dottrina e giurisprudenza

Il diritto dell'informazione nel saggio Senza Bavaglio

Il diritto dell’informazione trova ampio approfondimento nel saggio giuridico Senza Bavaglio. Questo diritto è affrontato attraverso il lavoro e l’interpretazione di dottrina e giurisprudenza partendo dall’articolo 21 della Costituzione. Negli ultimi cinquant’anni il concetto di libertà di manifestazione del pensiero ha trovato il suo fondamento nel diritto dell’informazione. Dunque, manifestare il pensiero è diventato quasi sinonimo di informare l’opinione pubblica. E infatti, per il Luciani «la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di informazione (o dell’informazione) vengono collocate non solo tra i valori fondamentali nell’ordinamento. Ma anche tra quelli che dell’ordinamento sono fondanti».

Dopodiché, al centro del dibattito di dottrina e giurisprudenza c’è stato il transito dal diritto attivo di informazione a quello passivo. Ossia il passaggio dal diritto dell’informazione al diritto all’informazione. Perché la libertà non si misura solo con la possibilità di esprimersi, ma anche – e forse soprattutto – con quella di informarsi. Infatti, occorre poter accedere alle informazioni (diritto negativo) per esercitare i diritti positivi. «Negli anni 50 – spiega il Loiodice – quando si parlava di tale diritto vi erano eminenti giuristi che consideravano l’argomento giuridicamente irrilevante. Si parlava al proposito di “base immaginosa priva di concreta realtà”».
Alla base dell’intera legislazione italiana sulla stampa ci sono quattro principi:
1- L’interdipendenza tra la libertà d’informazione e la forma di Stato. La libertà di espressione del pensiero costituisce le solide fondamenta sulle quali poggia un ordinamento democratico. E questo a sua volta è garanzia di tale libertà. Un principio ribadito anche dalla stessa Corte Costituzionale.
2- Il sistema informativo deve sorreggere una democrazia aperta. Pertanto, è necessario che tra i suoi caratteri dominanti ci sia il pluralismo delle fonti di informazione. Sia che siano in mano privata sia che siano in mano pubblica. Da qui la relazione tra gli articoli 21, 41 e 43 della Costituzione che notevole influenza ha avuto sulla legislazione del settore.
3- Il pluralismo deriva solo dalla dialettica del mercato. Ma ci sono casi in cui le leggi di mercato non bastano a prevenire distorsioni, abusi e posizioni dominanti. Da qui l’esigenza di una legislazione antitrust.
4- La libertà di informazione non va vista solo sotto l’aspetto attivo del diritto di informare. Ma anche sotto quello passivo del diritto di essere informati e di informarsi. Non solo quindi il diritto dell’informazione, ma anche quello all’informazione.

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