Diritto di informarsi nel saggio giuridico Senza Bavaglio che approfondisce il tema tramite dottrina e giurisprudenza
Il diritto di informarsi è al centro di Senza Bavaglio, il saggio giuridico che approfondisce il tema tramite il lavoro di dottrina e giurisprudenza. Il diritto di informarsi è il secondo elemento costituente del diritto all’informazione. Si tratta cioè del diritto di accedere in via diretta alle fonti informative. Secondo una parte della dottrina, il diritto di informarsi – situazione giuridica sia passiva che attiva – è strumentale a quello di informare. Perché solo se il soggetto è informato può riferire ai terzi. E sono in tanti a ritenere che il diritto di informarsi possa contare sulla garanzia costituzionale proprio grazie allo stretto rapporto vantato con il diritto attivo di manifestazione del pensiero.
Ancora più decisa si è dimostrata la Corte Costituzionale che, con la sentenza 1 del 1981, ha affermato che il diritto di informarsi rappresenta un aspetto della più ampia libertà garantita dall’articolo 21. E pertanto la presenta come una situazione giuridica autonoma. Il diritto di cercare informazioni va inteso sia a vantaggio del giornalista che le usa per poter informare che della collettività. Il fondamento di questo momento viene comunque trovato anche nella Costituzione. Sia nell’articolo 21 che in tutti quegli articoli nei quali vengono sancite libertà che garantiscono possibilità di scelta. Pertanto parliamo del diritto di voto, di culto, di associazione, di domicilio, di avviare iniziative economiche e altre. Tutti concetti alla cui base ci deve necessariamente essere una libertà o un diritto di reperire informazioni. Su questo punto sono in molti a non essere d’accordo. Sandulli – ma anche di molti altri autori – riconoscono il principio costituzionale a che lo Stato elimini qualsiasi ostacolo che impedisca l’accesso all’informazione. E ribadiscono che in democrazia la regola è la trasparenza mentre il segreto deve essere solo un’eccezione.