Libertà di manifestazione del pensiero in Senza Bavaglio, il saggio giuridico che tratta il tema in maniera approfondita
La libertà di manifestazione del pensiero e la sua evoluzione sono al centro di Senza Bavaglio, il saggio giuridico che tratta questo delicato tema in maniera approfondita e completa. Senza Bavaglio analizza molto bene l’articolo 21 della Costituzione che con i suoi sei commi sancisce la libertà di manifestazione del pensiero. E spiega tutti i collegamenti tra l’articolo 21 e gli altri articoli della Carta Costituzionale che rafforzano quella libertà.
Inoltre, la prima parte del saggio offre l’excursus storico che ha caratterizzato la libertà di manifestazione del pensiero e la sua evoluzione insieme all’attiguo concetto di libertà di stampa. Infine, passa in rassegna il lungo e complesso lavoro di dottrina e giurisprudenza. Si tratta di 50 anni di sentenze ed elaborazioni dottrinali che hanno portato al diritto all’informazione.
In principio, infatti, c’era solo il diritto dell’informazione. Questo è il cosiddetto diritto positivo di esprimere le proprie idee che dà valore al diritto di informare e di conseguenza alla libertà della stampa. E dal diritto positivo di informare e manifestare il proprio pensiero (il cosiddetto diritto dell’informazione) spiega come si è giunti al diritto all’informazione. Diritto all’informazione che si declina nel diritto di informarsi e di essere informati. Questo diritto viene interpretato come il diritto di accedere alle fonti informative per acquisire notizie, dati o informazioni.
Solitamente il diritto all’informazione viene visto come un diritto negativo. Ma non è figlio di un dio minore in quanto ha lo stesso valore del diritto positivo. Perché occorre essere informati per poter esercitare i diritti positivi come il diritto di informare. Occorre avere informazioni per difendere i propri diritti soggettivi e i propri interessi legittimi. Grazie al lavoro di dottrina e giurisprudenza il diritto all’informazione ha oggi lo stesso riconoscimento costituzionale del diritto dell’informazione.
«Negli anni 50, quando si parlava di tale diritto – spiega il Loiodice – vi erano eminenti giuristi che consideravano l’argomento giuridicamente irrilevante. Si parlava al proposito di “base immaginosa priva di concreta realtà”. Solo più tardi è emerso il contrario».
E sempre il Loiodice aggiunge ulteriori elementi a questa tesi. «Quando la Costituzione riconosce o attribuisce una libertà di scelta – continua il Loiodice – non può negarsi che al tempo stesso garantisca il diritto di sapere quanto occorra per scegliere… Il diritto all’informazione si presenta allora quale diritto alla libertà effettiva di informazione… Esso, come principio, diventa un meccanismo di sviluppo della società dell’informazione». A rendere ancor più certosino il lavoro di spiegazione del concetto di libertà di manifestazione del pensiero ci sono autorevoli approfondimenti e una corposissima bibliografia.