Giornalista e scrittore
 

Norma precettiva articolo 21

Norma precettiva e articolo 21 è una delle questioni che viene approfondita nel saggio giuridico Senza Bavaglio

Norma precettiva articolo 21 nel saggio Senza Bavaglio Una delle questioni che riguarda la discussione intorno all’articolo 21 della nostra Costituzione è se si tratti di una norma precettiva o programmatica. Ovviamente, il saggio giuridico Senza Bavaglio affronta e approfondisce anche quest’argomento in maniera completa ed esaustiva.

Come molte questioni inerenti l’articolo 21, non sempre è stato facile dirimere la questione posta. Anche la Corte di Cassazione si è divisa sul punto. Le sezioni unite penali si sono espresse per il carattere programmatico, mentre le civili per quello precettivo. «La norma contenuta nell’articolo 21 della Costituzione – scriveva la Corte di Cassazione – non ha valore precettivo di immediata applicazione essendo limitata a porre principi direttivi e programmatici destinati a formare oggetto di disposizioni legislative».
A dirimere la questione ci ha pensato la Corte Costituzionale con una pronuncia che ha ricompattato anche la dottrina. E lo ha fatto con la sentenza numero 1 del 14 giugno 1956. Con tale pronunciamento, i giudici della consulta di piazza del Quirinale hanno stabilito che la norma costituzionale in esame non può che avere carattere precettivo.
E a tale interpretazione si è attenuta poi la dottrina. A tal proposito, Paolo Barile – ripreso nel saggio Senza Bavaglio – ha scritto che «la formulazione dell’articolo 21 è tale da escludere la possibilità che sia una norma a mero carattere programmatico». E allo stesso modo si è espresso Carlo Esposito. Quest’ultimo, infatti, sostiene che «l’idea di un valore puramente programmatico dell’articolo 21 si risolve in un circolo vizioso o peggio ancora in una inversione logica».
Per maggiori approfondimenti sul valore di norma precettiva così come su tante altre questioni inerenti l’articolo 21, il saggio giuridico Senza Bavaglio è in grado di fornire moltissimi spunti ed elementi. E lo fa attraverso la rassegna di oltre 50 anni di lavoro di dottrina e giurisprudenza che hanno permesso di vivisezionare l’articolo 21 e la stessa Costituzione.

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